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| LEGGI E DECRETI |
| Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Art. 29 Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici a.1) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione
Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia. |
| Legge del 18/04/2005 n° 62 - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee: divieto per le Pubbliche Amministrazioni di sottoscrivere
contratti assicurativi con tacito rinnovo. |
| Decreto Interministeriale n. 44/01: procedura ordinaria di contrattazione |
Legge 24/12/1993 n° 537, Art. 6 (riguarda tutti gli enti pubblici):
“…Le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad effettuare, almeno annualmente, ricognizioni dei prezzi di mercato ai fini dell’applicazione del comma 2 che ritiene nulli i contratti tacitamente rinnovati delle Pubbliche Amministrazioni” (Art. 6.2). |
| OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI A TUTELA DEL CONTRAENTE |
Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006
Titolo II - Regole di presentazione e comportamento nei confronti della clientela:
- informativa precontrattuale (mod. 7A)
- copia di una dichiarazione da cui risultino i dati essenziali degli intermediari e delle loro attività
(
mod. 7B)
- modello di adeguatezza
- nota informativa |
Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 – Codice delle Assicurazioni Private
Art. 183 – Regole di comportamento
1. Nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;
2. L’ISVAP adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l’attività si svolga con correttezza
e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli. |
| DISPOSIZIONI MINISTERIALI |
| Circolare Ministeriale n. 2170/96: in ambito di Responsabilità Civile l’Amministrazione Scolastica deve essere considerata come soggetto assicurato e la polizza può essere fatta valere in giudizio
(no esclusività della procedura arbitrale). |
| Circolare Ministeriale n. 6519/03: l’Amministrazione Scolastica deve essere considerata soggetto assicurato e deve godere del patrocinio esclusivo dell’Avvocatura Distrettuale. |
| Circolare Ministeriale n. 92/03: obbligo per le Scuole capofila di assicurare gratuitamente i Revisori dei Conti. |
| Circolare Ministeriale n. 358/96: regolamentazione degli scambi educativi, obblighi in materia
assicurativa. |
| NOTE DELLE AVVOCATURE DISTRETTUALI |
| Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, prot. 4105/2004: nel caso di cause civili promosse da Terzi nei confronti del Ministero, la Società si obbliga a tenere indenne l’Istituto Scolastico,
il Ministero e l’Amministrazione Scolastica in genere, di quanto gli stessi siano tenuti a pagare quali
civilmente responsabili per il fatto del personale. |
| Avvocatura Distrettuale di Bologna cs 481/02: ha stabilito che il contratto di brokeraggio, applicato nelle realtà delle Pubbliche Amministrazioni, è da ritenersi oneroso:al punto 3 sub 5, evidenzia
l’illegittimità nella onerosità per la Pubblica Amministrazione del contratto di brokeraggio, determinabile in base alla misura delle provvigioni gravanti sul premio che l’eventuale assicurato dovrà corrispondere alla società assicuratrice prescelta con l’ausilio del broker. |
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Normative
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